UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI
STATUTO
Modificato il 2 maggio 2025 nel corso dell’Assemblea Nazionale dei soci al Congresso Nazionale di Reggio Calabria.
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI
Art. 1
l’Unione Italiana Fotoamatori (U.I.F.) è una libera Associazione, senza fini di lucro.
All’ U.I.F. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitali durante tutta la vita dell’associazione stessa,
a meno che tale destinazione o distribuzione non derivi per imposizione di legge, è
fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
dell’attività.
L’Associazione, a carattere nazionale, ha rappresentanza legale presso la sede del
Presidente pro-tempore e rappresentanza amministrativa presso la sede del Segretario
Nazionale pro-tempore.
Eventuali trasferimenti di sede potranno essere effettuati su proposta del Consiglio
Direttivo Nazionale. All’ U.I.F. possono affiliarsi singoli fotoamatori, Club
Fotografici e Associazioni Culturali che abbiano i medesimi intenti. A sua volta la
U.I.F. può aderire a Organi Nazionali ed esteri aventi i medesimi intenti. All’U.I.F. è
fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse.
Art. 2
L’UIF intende raggiungere i seguenti scopi:
a) programmare e coordinare attività fotografiche ed altre iniziative di promozione
sociale attraverso la stampa e la pubblicazione di periodici, libri o su supporti
elettronici.
b) indire, organizzare, patrocinare: mostre, concorsi, convegni, sia a carattere
Internazionale,
nazionale, regionale e provinciale;
c) favorire l’affiliazione di: fotoamatori, circoli, Associazioni fotografiche ed affini.
d) valorizzazione ambientale attraverso rilievi fotografici di: parchi, monumenti, siti
archeologici.
e) creazione di un archivio fotografico nazionale.
f) documentazione e ricerca sui centri storici italiani.
g) ricerca fotografica recupero dei beni culturali.
h) promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico.
i) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.
l) corsi fotografici di istruzione e di formazione ai giovani.
Art. 3
L’U.I.F. si articola con autonomia organizzativa e amministrativa, sia sul piano
nazionale, che regionale e provinciale.
ORGANI DELL’U.I.F.
Art. 4
Gli Organi dell’U.I.F. sono i seguenti:
a) l’Assemblea nazionale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale; c) il Collegio dei Revisori dei Conti; d) il
Collegio dei Probiviri.
e) la Commissione Artistico-Culturale
ORGANI PERIFERICI
a) I Segretari Regionali (o i Segretari di Area, intendendo per Area una unione
sovra-regionale di due o più Regioni);
b) le Segreterie Provinciali;
c) i Delegati di Zona.
Art. 5
Dette cariche sono assunte a titolo gratuito da cittadini italiani maggiorenni.
Art. 6
L’Assemblea Nazionale dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione.
Art. 7
L’Assemblea Nazionale può essere: Ordinaria e Straordinaria.
Art. 8
Quella Ordinaria viene convocata ogni anno dal Presidente mediante avviso tramite
la mailing list della segreteria nazionale e, per i soci che non sono iscritti alla medesima,
tramite lettera con posta ordinaria, almeno 15 giorni prima della data fissata. L’avviso
deve contenere l’indicazione del luogo,del giorno e dell’ora dell’adunanza, e gli
argomenti da porre in discussione. Lo stesso avviso deve contenere la data di
adunanza in seconda convocazione .
(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 3 maggio 2024 a Pinarella di Cervia (RA)
Art. 9
L’Assemblea Straordinaria viene, anche essa, convocata dal Presidente ogni qual
volta lo riterrà opportuno o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo
dei soci in regola con le quote sociali. Può essere anche convocata a richiesta di
almeno 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 10
L’Assemblea regolarmente convocata è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza del 50% più uno degli iscritti, in regola con le quote
sociali, e le delibere saranno valide con la maggioranza del 50% più uno dei presenti
( art 21 codice civile). In seconda convocazione, è costituita con qualunque sia il
numero dei soci e le delibere saranno valide sempre col 50% più uno dei presenti.
La seconda convocazione può avere luogo anche nella stessa giornata.
Art. 11
I Soci partecipanti all’ Assemblea, purchè maggiorenni alla data delle votazioni e che
abbiano rinnovato il tesseramento per l’anno in corso entro il 31 marzo, hanno diritto
ad un (1) voto, e possono avere la delega scritta a rappresentare al massimo due (2)
soci, anch’essi maggiorenni. Tale delega deve essere presentata al momento della
iscrizione al Congresso del Socio presente al Congresso ed è valida solo se sia il Socio
delegante che il Socio delegato sono in regola con il pagamento delle quote sociali.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 29 ottobre 2021 ad Arco (Tn).
Art. 12
L’Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da un Vicepresidente in carica
che nomina un segretario. In loro assenza, dal Consigliere più anziano in carica
presente alla Assemblea.
Art. 13
La validità della costituzione dell’Assemblea si accerta all’apertura dell’adunanza ed è
valida per tutta la durata della stessa.
Di ogni riunione assembleare si redige verbale su apposito registro e dovrà
contenere :
a)
L’indicazione del luogo, della data e dell’ordine del giorno dell’adunanza.
b) Nome e cognome del Presidente e del Segretario.
c)
Il numero dei Soci presenti ed il numero dei soci rappresentati per delega.
d) La constatazione della regolare costituzione dell’assemblea.
e) Un sommario rendiconto della discussione ed il testo delle deliberazioni
adottate con l’indicazione delle votazioni effettuate.
f) Qualunque dichiarazione , riportata in forma sintetica, della quale si richiede
l’inserimento.
Il verbale non è necessariamente redatto al momento della seduta, ma può
essere stilato successivamente e dovrà essere pubblicato sul Gazzettino,
organo ufficiale della U.I.F.
Le delibere di competenza sono prese a maggioranza e trascritte in apposito verbale
(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 2 maggio 2019 a Cortona).
Art. 14
L’Assemblea dei soci dovrà prendere decisioni prioritariamente sugli argomenti
espressamente specificati nell’Ordine del Giorno.
Eventuali proposte presentate nel corso dell’Assemblea vengono analizzate
dall’Assemblea secondo un ordine di priorità stabilito dal C.D.N. nel corso
dell’Assemblea stessa o in quella successiva compatibilmente con i tempi
organizzativi dell’Assemblea Congressuale.
Art. 15
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con la votazione della metà più uno degli
intervenuti aventi diritto al voto.
Per modifiche eventuali dello Statuto si richiede la presenza della metà più uno, dei
soci intervenuti.
Art. 16
L’Assemblea dei soci elegge ogni tre anni:
· il Consiglio Direttivo composto da undici membri;
· il Collegio dei Revisori dei Conti composto da due membri più uno supplente che
partecipano senza obbligo alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza
diritto di voto.
· il Collegio dei Probiviri, costituito da tre persone più un supplente
Le regole secondo le quali l’Assemblea dei Soci perviene alla elezione del C.D.N.
sono descritte nell’apposito Regolamento (Regolamento delle Modalità di elezione
del Consiglio Direttivo Nazionale) ispirato al principio di garantire la possibilità che
nel C.D.N. siano rappresentati i Soci U.I.F. in maniera proporzionale alla loro
distribuzione geografica.
Articolo modificato dall’assemblea dei soci in data 29 ottobre 2021 ad Arco (Tn).
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente Nazionale, da due Vicepresidenti, di
cui uno vicario (quanto sopra al fine di soddisfare, con la dislocazione delle tre
cariche, la presenza delle tre aree geografiche – Nord-Centro e Sud – Esempio: se il
Presidente è del Sud i due vicepresidenti saranno uno del Centro ed uno del Nord)
dal Segretario – se consigliere – dall’Economo e dai Consiglieri.
Tali cariche vengono assegnate per votazione interna al Consiglio Direttivo Nazionale
e la loro durata coincide con quella del C.D.N., ovvero tre (3) anni.
Il C.D.N. ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, nell’ambito temporale di
validità del Consiglio stesso. Il Presidente Onorario non fa parte del C.D.N., ma può
partecipare alle riunioni ordinarie senza diritto al voto. Le cariche sono rieleggibili.
Le cariche del Consiglio Direttivo, a partire dalle elezioni del 2013, non possono
essere mantenute per più di n. 3 mandati consecutivi e sono compatibili con quelle di
Segretario Regionale, Provinciale e Delegato di Zona.
I Consiglieri Nazionali, nel massimo di tre, cha alla data di scadenza del loro mandato
di nove anni ricoprano una funzione all’interno dell’associazione, per la quale il
C.D.N. ritenga che essa sia, per quel periodo, non sostituibile oppure sia importante
far proseguire, su mandato specifico del C.D.N. possono ricandidarsi.
Nel caso in cui, in un’area elettiva il numero dei candidati non sia maggiore del
numero dei consiglieri da eleggere per quell’area, i consiglieri uscenti della stessa area
che hanno concluso i tre mandati consecutivi, avranno la possibilità di ricandidarsi,
semprechè nella stessa area non vi siano consiglieri scelti dal C.D.N. di cui al
precedente periodo.
(Articolo modificato dall’assemblea dei soci ilo 29 ottobre 2021 ad Arco -Tn-).
Art. 18
“Ogni consigliere dimissionario verrà sostituito dal primo dei non eletti della stessa
area nelle ultime elezioni, ed a seguire, nel caso di non accettazione, con gli altri non
eletti.
Se non è possibile sostituire il consigliere dimissionario a causa della rinuncia dei
soggetti sopra indicati, si provvederà a nuove elezioni del consigliere mancante, che
verranno indette nel primo congresso nazionale disponibile.
Il C.D.N. può rimanere in carica fino a quando potrà contare sulla maggioranza
effettiva dei suoi componenti.
Quando questa maggioranza venga a mancare, il presidente dovrà indire nuove elezioni
da svolgersi nel primo congresso nazionale disponibile.
In questo periodo di tempo il consiglio potrà svolgere l’ordinaria amministrazione.
(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 3 maggio 2024 a Pinarella di Cervia (RA)
Art. 19
Il Presidente ed il Segretario Nazionale rappresentano l’Associazione nei rapporti con
le Autorità, e con le altre Associazioni nelle varie manifestazioni nazionali ed estere.
Essi dirigono le attività dell’Associazione e ne sono responsabili. Promuovono e
coordinano le attività dei Consiglieri.
Art. 20
Il Presidente Nazionale convoca e presiede il Consiglio Nazionale. In caso di sua
assenza, o impedimento, o dimissioni, è sostituito dal Vicepresidente Vicario o, nel
caso di anche sua assenza, dal Consigliere più anziano d’età.
Art. 21
Il Segretario Nazionale, nominato dal C.D.N., coadiuva il Presidente, redige i verbali
e coordina le attività sociali; nomina, su proposta ed in accordo con il Segretario
Regionale o di Area Territoriale competente, i Segretari Provinciali ed i Delegati di
Zona e può anche non essere consigliere nazionale. Risponde direttamente al
Presidente ed al C.D.N. e non ha scadenza di mandato, deve essere socio UIF e può
essere sostituito su decisione del C.D.N. Il Segretario non può svolgere la funzione
di Economo.
Al fine di creare una memoria storica dell’associazione, tutti gli atti e le attività svolte
a qualsiasi titolo con il logo U.I.F. devono essere inviate alla segreteria nazionale
prima di essere svolte, per verifica, conoscenza e archiviazione.
L’Economo è nominato dal C.D.N. nell’ambito dei suoi componenti, tiene la
contabilità dell’associazione e la relativa documentazione, cura i rapporti con i Sindaci
Revisori, predispone i bilanci preventivi e consuntivi. L’Economo non può svolgere
la funzione di segretario.
(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 2 maggio 2019 a Cortona).
Art. 22
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di proporre modifiche allo Statuto e
sottoporli all’Assemblea Generale dei Soci. Emanare i regolamenti per la pratica
attuazione delle finalità statutarie.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ed è validamente
costituito con la presenza di metà più uno dei consiglieri in carica. In caso di
impedimento, un Consigliere può delegare un altro membro del Consiglio a
rappresentarlo.
Art. 24
Le delibere vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Art. 25
Il Collegio dei Revisori è costituito da due esponenti più uno supplente. Essi hanno
il compito di controllare la gestione contabile.
Art. 26
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre persone più un supplente, eletti
dall’Assemblea dei Soci all’interno di una lista composta da un minimo di cinque
candidati, predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale in carica. Non possono far
parte del Collegio dei Probiviri i componenti del C.D.N., del Collegio dei Revisori e
della Commissione Artistico-Culturale.
Art. 27
Compiti del Collegio dei Probiviri: –
valutare l’esistenza di violazioni dello Statuto della Associazione; – –
attuare interventi di conciliazione nelle controversie che possono venire a crearsi
tra gli organi dell’Associazione, nei rapporti tra i Soci o tra questi e i dirigenti della
Associazione;
proporre al giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale l’applicazione di
provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai punti precedenti, o nei confronti
di Soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi alla U.I.F. , secondo le
norme previste dall’apposito Regolamento.
Art. 28
La Commissione Artistico-culturale ha il compito di indirizzare le scelte artistiche e culturali
dell’Associazione. Essa è guidata da un direttore ed un vicedirettore nominati dal C.D.N., e resta
in carica tre anni in analogia al C.D.N. Gli incarichi della Commissione Artistica non potranno
essere mantenuti per più di 3 mandati consecutivi.
Il C.D.N. propone al Direttore la nomina di ulteriori tre membri, curando, per quanto possibile,
che sussista un’equa distribuzione sul territorio nazionale dei Componenti la Commissione.
Non possono far parte della Commissione Artistico Culturale i membri del C.D.N., i membri
del collegio dei Revisori, i membri del Collegio dei Probiviri.
Tutti i membri della Commissione hanno pari diritto e responsabilità e le determinazioni della
Commissione vengono prese a maggioranza.
(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 2 maggio 2025 a Reggio Calabria).
Art. 29
La commissione Artistico-culturale opera secondo quanto stabilito nell’apposito regolamento
della Commissione Artistico-Culturale.
(Articolo modificato dall’Assemblea dei soci il 2 maggio 2025 a Reggio Calabria)
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Art. 30
L’organizzazione Periferica si compone di: – Segretari Regionali o di Area Territoriale – Segretari Provinciali; – Delegati di Zona;
Con autonomia organizzativa, amministrativa, economica e contabile nell’ambito
delle manifestazioni del proprio territorio di competenza come da regolamento
attuativo.
Art. 31
Il Segretario Regionale o di Area Territoriale, viene individuato sulla base delle
elezioni Regionali o di Area Territoriale, o su proposta del Consiglio Direttivo
Nazionale dove non esistono le condizioni per poter svolgere le elezioni . Le elezioni
per il rinnovo delle Segreterie Regionali vengono indette dal segretario uscente
secondo il Regolamento di Attuazione “Modalità di elezione del Segretario
Regionale”. Ove la carica dovesse rimanere vacante, per qualsiasi motivo, il
Presidente provvederà a nominare un componente del CDN avente il compito di
indire le elezioni regionali. Il Segretario Regionale o di Area Territoriale, sentito ed
in accordo con il Segretario Nazionale ed il Presidente, propone i Segretari
Provinciali, la cui nomina viene ratificata dal Segretario Nazionale. Il Segretario
Regionale o di Area Territoriale cura il coordinamento delle iniziative del territorio
di competen za, cura la organica ed armonica crescita dell’Associazione nelle varie
zone di competenza, sensibilizzando i Segretari Provinciali e promuovendo iniziative
a carattere regionale.
Nel caso che più Regioni vadano a costituire un’Area territoriale, il Segretario di Area
ha facoltà di proporre al Segretario Nazionale, per le Regioni ove non ha la sua
residenza personale, dei Soci cui delegare la funzione di “Segretario Regionale ad
interim”. A partire del 2013 la carica di Segretario Regionale o di Area territoriale non
potrà essere mantenuto per più di n. 3 mandati consecutivi.
Art. 32
Il Segretario Provinciale viene nominato dal Segretario Nazionale, su proposta ed in
accordo con il Segretario Regionale o di Area Territoriale competente; il Segretario
Provinciale, sentito ed in accordo con il Segretario Regionale o di Area Territoriale,
propone i Delegati di zona, la cui ratifica è comunque del Segretario Nazionale,
tenendo in considerazione la numerosità dei Soci presenti e l’opportunità di avere
supporto allo sviluppo della Associazione nelle varie zone di competenza territoriale.
Il Segretario Provinciale, coadiuvato dai Delegati di Zona, cura l’affiliazione dei singoli
fotoamatori, e dei fotoclub, promuove manifestazioni fotografiche, concorsi, mostre
e convegni, sensibilizzando gli Enti Locali e pubblicizzando le iniziative attraverso gli
organi di stampa, compresi quelli della U.I.F.
Art. 33
I Delegati di Zona curano l’affiliazione di nuovi fotoamatori e dei Fotoclubs.
Tengono i contatti con i segretari Provinciali e Regionali. La nomina di Delegato di
Zona può essere proposta anche a soci singoli, anche se il numero degli associati è
inferiore a cinque soci.
Art. 34
Il Consiglio Direttivo Nazionale con delibera motivata e/o su proposta/ segnalazione
del Collegio dei Probiviri può revocare le nomine di Segretario Regionale,Provinciale
e Delegato di Zona.
Art. 35
I Soci a qualsiasi livello di appartenenza possono essere dichiarati decaduti con delibera
dal Consiglio Direttivo, su indicazione motivata, dopo le opportune verifiche, del
Collegio dei Probiviri
Art. 36
I Dirigenti U.I.F., a tutti i livelli, non possono assumere cariche dirigenziali in seno ad
altre strutture similari, fatte salve le eccezioni opportunamente valutate dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
ONORIFICENZE
Art. 37
Le Onorificenze U.I.F.: M.F.O. (Meriti Fotografici e Organizzativi), B.F.A.
(Benemerito della Fotografia Artistica), M.F.A. (Maestro della Fotografia Artistica) o
altri titoli di merito saranno assegnati a soci o esponenti anche esterni che si siano
particolarmente distinti per acquisiti meriti tecnici- organizzativi nel settore. Le
onorificenze B.F.A. sono assegnate sulla base dell’apposito regolamento.
L’attestato di M.F.O. viene concesso dal Presidente U.I.F. su proposta del C.D.N.,
sentito il Segretario Regionale o di Area Territoriale ed il Segretario Provinciale del
territorio di riferimento.
Art. 38
Il Consiglio Nazionale ha facoltà di individuare e proporre a personaggi che abbiano
significativamente contribuito alla promozione della Fotografia, con particolare
riferimento gli intenti promossi e perseguiti dall’Associazione U.I.F., per il titolo di
“Socio Onorario U.l.F.”.
Art. 39
All’U.I.F. possono iscriversi tutti gli appassionati di fotografia ed affini che accettano
integralmente, il presente Statuto.
I Soci verranno informati delle attività (tramite l’organo ufficiale di stampa Gazzettino
Fotografico e/o lettera) dell’U.I.F.; fruiranno, altresì, delle agevolazioni e vantaggi
disposti in loro favore dal Consiglio Direttivo Nazionale.
CONCORSI – CONGRESSI – MANIFESTAZIONI FOTOGRAFICHE
Art. 40
I concorsi, i congressi e le manifestazioni fotografiche indette ed organizzate
dall’U.I.F., a livello Nazionale, Regionale, Provinciale o internazionale, possono
essere delegate alle organizzazioni periferiche.
CESPITI DELL’U.I.F.
Art. 41
Le entrate dell’U.I.F. sono costituite da:
a) quote sociali;
b) quote di affiliazione;
c) eventuali contributi Enti Nazionali e locali:
d) eventuali donazioni volontarie;
e) avanzi di esercizio.
BENI PATRIMONIALI
Art. 42
Per il conseguimento dei fini statutari, l’U.I.F. può acquistare beni mobili ed immobili.
Tali eventuali beni e comunque il patrimonio dell’Associazione, in caso di
scioglimento per qualunque causa della U.I.F. stessa, saranno devoluti ad Enti Morali
e/o strutture culturali o associazioni aventi scopi similari,o ad altre onlus, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.
È fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 43
L’Esercizio finanziario sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l’Economo predispone la redazione del Bilancio
consuntivo che, insieme ad una relazione di verifica e commento dei Revisori dei
conti, viene proposto al C.D.N. e letto nel corso della prima Assemblea Nazionale
dei Soci raggiungibile.
Art. 44
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, sono valide le norme
del Codice Civile. –
Registrato all’Ufficio del Registro di Reggio Calabria al n° 4412 serie III